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Liste d'attesa. Dalla piattaforma nazionale al tetto di spesa, fino alla defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive. Ecco il testo approvato

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Liste d'attesa. Dalla piattaforma nazionale al tetto di spesa, fino alla defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive. Ecco il testo approvato

Dal 2025 via il tetto di spesa per il personale, si apre ad una nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale

Redazione

06 Giugno 2024 19:30

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Pronto il testo del decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, insieme ad un disegno di legge, per abbattere il fenomeno delle liste d'attesa. Rispetto alle precedenti bozze il testo contiene ora tutte le novità preannunciate ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, a partire dalla misura in favore degli operatori sanitari che godranno di una tassazione agevolata al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese per abbattere le liste d'attesa.

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Si conferma il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 2025. Questo sarà sostituito da una nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale. Arriva la piattaforma nazionale per le liste d'attesa, i Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, e viene previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato.

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Ecco in sintesi il contenuto dei 7 articoli del decreto legge.

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Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute. La piattaforma nazionale è finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. Si tratta di uno strumento di governo delle liste di attesa coerente con l'obiettivo "Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il medesimo comma, inoltre, precisa che l'Agenas è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.

Si prevede, al comma 2, che i dati del flusso informativo Tessera Sanitaria - TS siano resi disponibili al Ministero della salute e all'Agenas, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta Ssn dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai Cup regionali.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita Agenas e previo parere della Conferenza Stato Regioni, per l'adozione di specifiche Linee guida nazionali per la definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. In tal modo, quindi, si intende giungere alla definizione dei criteri e delle regole di sistema per rendere interoperabili le piattaforme regionali e provinciali di gestione delle liste d'attesa con il livello centrale e sviluppare una piattaforma nazionale per il governo delle liste d'attesa volta a consentire la visibilità dell'offerta sia per il sistema pubblico che privato accreditato a tutti i livelli di governo.

Il comma 4 prevede che la Piattaforma opera "Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione" (Mcs), da mettere a disposizione delle Regioni, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, per finalità di misurazione e monitoraggio e per promuovere lo sviluppo delle strategie di medicina di iniziativa.

Il comma 5, inoltre, precisa che l'obiettivo della Piattaforma nazionale è quello di garantire, operando in coerenza con il modello Mcs, l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale, consentendo la misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale. In particolare, la Piattaforma avrà il fine di orientare la programmazione dell'offerta attraverso la verifica puntuale ed aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), della distribuzione delle agende tra gli erogatori territoriali ed ospedalieri nonché di consentire il monitoraggio dei tempi di attesa, della consistenza di lista d'attesa per singolo erogatore, del tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei tempi massimi per classi di priorità, del rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva, dell'allineamento tra offerta e tempi di attesa tra pubblico e privato e tra regime istituzionale e libera professione.

Il comma 6 prevede che l'Agenas, qualora riscontri inefficienze o anomalie nell'ambito del controllo delle agende di prenotazione, possa verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, mediante meccanismi di audit nei confronti delle aziende sanitarie titolari delle suddette agende.

Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)
Con il comma 1, al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS), si istituisce presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge tutte le funzioni già attribuite al predetto Sistema. L'Organismo, infatti, subentra ai competenti uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria nella funzione di supporto tecnico al SIVeAS.

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