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Le polizze assicurative per la copertura dei rischi delle professioni sanitarie: alcuni dati da valutare per una scelta consapevole

Il parere degli esperti

Le polizze assicurative per la copertura dei rischi delle professioni sanitarie: alcuni dati da valutare per una scelta consapevole

Ma quali dati dovrà valutare l'operatore sanitario posto di fronte al libretto informativo per la stipula di una polizza assicurativa per RCP? Analizziamo i dati essenziali

Redazione

05 Maggio 2024 09:00

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Guarda videoMichele Intilla ​​​​​​​Avvocato
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E' di recentissima pubblicazione il decreto attuativo della L. 24/2017 (Legge Gelli - Bianco) con il quale è stato meglio definito l'obbligo assicurativo per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per il personale sanitario operante presso le strutture pubbliche e nel privato.
Ma quali dati dovrà valutare l'operatore sanitario posto di fronte al libretto informativo per la stipula di una polizza assicurativa per RCP? Analizziamo i dati essenziali.
Una delle prime definizioni che balzerà agli occhi dell'operatore/contraente sarà la seguente: "la garanzia assicurativa è prestata nella forma claims made". Nulla di più oscuro, soprattutto per chi è poco avvezzo a contrattare in lingua straniera.

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L'espressione claims made può essere tradotta come "al tempo della richiesta". La portata di tale definizione dello schema contrattuale non è di poco momento. Infatti, il fulcro della garanzia assicurativa sarà incentrato non sul tempo in cui si è verificato l'evento dannoso (loss occurrence per gli amanti della lingua d'oltralpe) ma sul tempo in cui è pervenuta la richiesta risarcitoria. 
Dunque, una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella offerta dall'art. 1917 c.c. in forza del quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione.   

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La clausola claims made, sebbene improntata su una disciplina opposta rispetto a quella prevista dall'art. 1917 c.c., non è da ritenersi vessatoria così come ribadito, in più occasioni, dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, n. 2872/2015; Cass. Sez. III, n. 3622/2014; Cass. S.U., n. 24645/2016 e 22437/18).
Di certo, lo schema codicistico offrirebbe maggiore tutela all'assicurato, mantenendo l'operatività della garanzia assicurativa anche in epoca successiva alla scadenza del contratto purché il fatto dannoso si sia verificato entro la scadenza dello stesso. Viceversa, nelle garanzie prestate nella forma claims made, l'assicuratore non coprirà le richieste risarcitorie che perverranno all'assicurato in periodo successivo alla scadenza del contratto anche se il fatto dannoso si sia verificato durante la vigenza contrattuale.

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Appare evidente, dunque, che al fine di evitare un possibile vuoto di copertura assicurativa, il contraente dovrà prestare particolare attenzione alla continuità temporale della polizza ed ampliare il pacchetto delle garanzie con la previsione di un congruo e ragionevole periodo di retroattività e di ultrattività delle stesse.
Infine, ma non per importanza, la previsione di una garanzia di tutela legale, manterrebbe indenne l'operatore sanitario dalle spese legali sostenute per affrontare il contenzioso giudiziario. Infatti, a seconda del valore della controversia e dell'impegno richiesto al difensore ed ai consulenti tecnici di parte, le spese potrebbero essere piuttosto gravose.

A ciò si aggiunga che, per come spesso accade, le controversie risarcitorie avanzate contro il personale sanitario, si risolvano, dopo il deposito delle consulenze tecniche, in un nulla di fatto.
In simili evenienze, l'operatore sanitario, sebbene rinfrancato dall'acclarata assenza di responsabilità nella vicenda giudiziaria, sarà tenuto al pagamento delle spese relative alla propria difesa in giudizio ritrovandosi oltremodo danneggiato.

Michele Intilla
Avvocato

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