Abilità oltre le disabilità: nuove prospettive!

Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, Anffas: "Pietra miliare per garantire l'esegibilità dei diritti di pazienti e caregiver"

L’Autorità, prevista dalla legge delega 227/21, è stata definita con il decreto attuativo n. 20 del 5 febbraio 2024. L’uf...

Redazione Quotidiano Benessere

L’Autorità, prevista dalla legge delega 227/21, è stata definita con il decreto attuativo n. 20 del 5 febbraio 2024. L’ufficio è stato reso operativo dal 1° gennaio 2025. Si tratta di un organismo collegiale ed autonomo amministrativamente, non sottoposto a subordinazioni gerarchiche con sede a Roma. L’atto di nomina è stato firmato dai Presidenti di Senato e Camera chiamando a ricoprire tale importante ufficio per il prossimo quadriennio l’avvocato Maurizio Borgo, che assume anche la Presidenza, e il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti, che andranno a comporre l’ufficio.

Tra le principali competenze e prerogative spiccano:

-vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia;
-contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole (di cui al successivo art. 5, comma 2);
-promozione dell’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
-raccolta delle segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1°marzo 2006, n. 67 riguardante le misure di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, essendo legittimato ad agire a tutela dei diritti delle persone con disabilità le associazioni e gli enti individuati con apposito decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
-lo svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
-il richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni; in caso contrario, il Garante può chiedere l’ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale;
-formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di...

Leggi l'articolo completo su QuotidianoBenessere.it